Art. 3.
(Province).

      1. Alle province, per esigenze di carattere unitario, spettano le funzioni amministrative nella materia della pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
      2. Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne in base alle competenze esclusive fissate nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.